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29 OTTOBRE 2025 rmo GLI OBIETTIVI DEL PIANO L’iter della normazione nazionale è partito il 23 aprile dello scor- so anno, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato un Di- segno di Legge con il quale il Governo italiano si proponeva di armonizzare la legislazione nazionale in ottemperanza all’ap- provazione dell’AI ACT da parte della Commissione Europea. Il Disegno di Legge 1146 è composto da 26 articoli con l’obietti- vo di promuovere il pieno sfruttamento delle potenzialità dell’AI mediante un utilizzo più responsabile, senza compromettere la sicurezza e i diritti individuali. Recependo le linee guide dell’AI ACT proposto dalla Commissione Europe, viene introdotto un approccio basato sul rischio, distinguendo i sistemi di Intel- ligenza Artificiale in quattro categorie: rischio inaccettabile (tecnologie vietate, come sistemi di sorveglianza massiva), al- to rischio (AI utilizzata in settori critici come sanità, giustizia e infrastrutture), rischio limitato (strumenti di AI che richiedono trasparenza, come chatbot) e rischio minimo (applicazioni a basso impatto, come i filtri di posta indesiderata). Diverse sono le sfide che il percorso di normazione dell’AI in Italia si pone: bi- lanciare innovazione e protezione dei diritti per evitare discrimi- nazioni e garantire trasparenza, formare professionisti specia- lizzati investendo in istruzione e ricerca per creare esperti in AI, sviluppare infrastrutture tecnologiche per migliorare le capacità di calcolo e la connessione digitale nel Paese. Proprio in questo quadro sfidante, l’Italia sta muovendosi anche su altri binari con iniziative collaterali di investimenti, sia in for- mazione sia infrastrutturali, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che dedica dei capitoli di spesa alla ricerca e sviluppo nell’AI, e il Comitato Interministeriale per la Transizio- ne Digitale, che definisce le strategie nazionali. Seppure nel nostro Paese la regolamentazione dell’utilizzo dell’AI sia ancora in fase di approvazione, esistono però già del- le normative che disciplinano in parte il settore. Il Gdpr (regola- mento generale sulla protezione dei dati) impone regole severe sull’uso dei dati personali nei sistemi di AI. Il codice dell’ammi- nistrazione digitale (CAD) promuove l’uso dell’AI nella pubblica La regolamentazione dell’AI in Cina è caratterizzata attualmente da un sistema normativo frammentato, basato su regolamenti settoriali piuttosto che su una legge unitaria, mirando a bilanciare lo sviluppo tecnologico con il controllo normativo e imponendo obblighi stringenti ai fornitori di servizi di AI. Anche se non esiste ancora una normativa equivalente all’Artificial Intelligence ACT europeo, però, nel Paese del Dragone è in fase di studio un regolamento generale sul tema. Il Ministero dell’Industria cinese ha emesso linee guida preliminari per standardizzare l’industria dell’Intelligenza Artificiale: la bozza propone di formare più di 50 standard nazionali e di settore entro il 2026, oltre a partecipare alla formazione di più di 20 standard internazionali entro quel periodo. Contemporaneamente, la Cass (Chinese Academy of Social Sciences), un’associazione di accademici indipendenti che ha un peso molto rilevante nell’attività legislativa in Cina, ha avanzato una proposta di legge in tema di AI cinese che si caratterizza, come l’AI ACT europeo, per la centralità di una lista di sistemi di AI ad alto rischio che dovrebbero essere approvati dalle autorità prima di poter essere immessi nel mercato. Nel 2023, intanto, in Cina è entrata in vigore una normativa riguardante l’Intelligenza Artificiale Generativa, sancita dalla Cyberspace Administration of China. Denominata ‘Measures for Generative Artificial Intelligence Services’, questa regolamentazione mira specificatamente all’AI Generativa, delineando un ambito di applicazione preciso e differenziato rispetto all’Intelligenza Artificiale in generale. LA CINA INVESTE SULL’AI GENERATIVA
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