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17 MARZO 2026 rmo normativa. La qualità della documentazione diventa quindi un elemento determinante non solo per l’accesso all’incentivo, ma anche per la sua difendibilità in sede di controllo fiscale, come più volte sottolineato nei lavori parlamentari. Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il tema della cumulabilità. Nei documenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze viene ribadito il principio del divieto di doppio finanzia- mento sugli stessi costi e la necessità di coordinare gli incentivi nazionali con quelli di origine europea. Questo aspetto assume un’importanza strategica per le imprese che operano in conte- sti territoriali agevolati o che accedono a più strumenti di soste- gno. La Legge di Bilancio 2026 ha rifinanziato, infatti, il credito d’imposta per la ZES unica Mezzogiorno, le agevolazioni per le Zone Logistiche Semplificate, i Contratti di Sviluppo e la Nuo- va Sabatini per il sostegno agli investimenti in beni strumentali delle micro, piccole e medie imprese. Contestualmente, è stato istituito un fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro a sup- porto degli investimenti riconducibili al paradigma Industria 4.0. Dal punto di vista temporale, la trasmissione dello schema di decreto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha segnato l’avvio della fase conclusiva dell’iter attuativo. Nei documenti di finanza pubblica collegati alla manovra, il Governo ha più volte sottolineato l’importanza di evitare ritardi nell’attuazione delle misure, al fine di scongiurare effetti di attesa che potrebbero tradursi in un rallentamento degli investimenti produttivi. Nel complesso, il Nuovo Piano Transizione 5.0 e l’iperammorta- mento 2026–2028 rappresentano un passaggio rilevante nella politica industriale italiana. L’incentivo fiscale viene configurato come strumento strutturale, inserito in una strategia di medio-lun- go periodo volta a sostenere la modernizzazione, la sostenibi- lità e la competitività del sistema produttivo. Per le imprese, la sfida non sarà soltanto quella di rispettare formalmente i requi- siti di legge, ma di strutturare investimenti coerenti, pianificati e adeguatamente documentati, consapevoli che la reale efficacia della misura dipenderà dalla capacità di tradurre le previsioni normative in progetti solidi e difendibili sotto il profilo fiscale.
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